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Va retribuito il tempo impiegato dal lavoratore per le operazioni connesse con l’inizio o la fine della pres

2024-07-10 14:47

Redazione

Diritto e Lavoro, orario di lavoro, retribuzione, operazioni connesse,

Va retribuito il tempo impiegato dal lavoratore per le operazioni connesse con l’inizio o la fine della prestazione

IL GIUDIZIO. Secondo la Cassazione ai fini della misurazione dell’orario di lavoro (art.1 D.lgs. n.66 del 2003) viene attribuito un espresso ed alternativo ...

IL GIUDIZIO. 
 

Secondo la Cassazione ai fini della misurazione dell’orario di lavoro (art.1 D.lgs. n.66 del 2003) viene attribuito un espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro. È da considerarsi orario di lavoro l’arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all’interno dell’azienda nell’espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia libero di autodeterminarsi  ovvero non assoggettato al potere gerarchico. Nella fattispecie è la Telecom che ha deciso dove collocare la postazione di lavoro e il percorso da effettuare; ha determinato la procedura di accensione del computer stabilendo così anche i tempi necessari; ha deciso che all’orario esatto di inizio turno i lavoratori debbano essere innanzi alla propria postazione già inizializzata e pronta all’uso.

Con l’ordiananza n. 14848 del 28 maggio 2024 la Cassazione ribadisce che rienta nell’orario di lavoro di lavoro - e va quindi regolarmente retribuito - il tempo impiegato dal lavoratore all’interno dell’azienda nell’espletamento delle attività necessarie anteriori e posteriori allo svolgimento della prestazione di lavoro. 

 

Alcuni dipendenti della TELECOM ITALIA S.p.A. hanno convenuto in giudizio l’azienda chiedendo il pagamento della retribuzione per cinque minuti giornalieri quale tempo effettivo di lavoro, dalla timbratura del cartellino in entrata fino al tornello posto all’ingresso al completamento della procedura di login, e di altri cinque minuti giornalieri quale tempo effettivo di lavoro dal completamento della procedura di logoff fino alla timbratura del cartellino in uscita. 

 

La Corte d’Appello di Roma, confermando la sentenza di primo grado, ha condannato la Telecom a pagare la comples- siva somma di euro 547,00 in favore di G.D., di euro 477,00 in favore di R.T. e di euro 513 in favore di M.M. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Telecom adducendo che la sentenza della Corte sarebbe censurabile nella parte in cui ha riconosciuto che il tempo di percorrenza impiegato dai dipendenti dal momento dell’ingresso nella sede aziendale a quello dell’attestazione dell’inizio della prestazione mediante login sul proprio personal computer e viceversa sia qualificabile come orario di lavoro retribuibile. 

 

Nel caso di specie non sussisteva nessun potere direttivo e/o gerarchico e/o etero direttivo esercitato dalla società sui di- pendenti. 

 

La Cassazione ha respinto questo motivo affermando che la Corte d’Appello si è adeguata all’interpretazione corrente e consolidata della normativa sull’orario di lavoro. 

 

La Corte infatti ha fondato la propria pronuncia sul principio di diritto secondo cui il tempo retribuito richiede che le operazioni anteriori o posteriori alla conclusione della prestazione siano necessarie e obbligatorie. 

 

Il tempo per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell’attività vera e propria (e quindi va sommato al normale orario di lavoro) allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione lavorativa. La stessa soluzione è da sempre estesa nella giurisprudenza di legittimità a tutte le attività preparatorie e preliminari della prestazione lavorativa.

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