untia 1.svg
untia 2.svg

CONTATTI SOCIAL

INFORMAZIONI

​Via Torino, 95 - Roma
06/48907851

segreteria@untia.it

TERMINI E CONDIZIONI

Privacy Policy

Cookies Policy


facebook
whatsapp

Licenziamenti legittimo per la dipendente che esce in pausa pranzo senza timbrare il cartellino

2024-01-17 10:14

Redazione

Diritto e Lavoro, licenziamento,

Licenziamenti legittimo per la dipendente che esce in pausa pranzo senza timbrare il cartellino

IL GIUDIZIO. La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione si è pronunciata, con la sentenza del 2 novembre 2023 n. 30418, in merito ad un caso

IL GIUDIZIO. 
La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione si è pronunciata, con la sentenza del 2 novembre 2023 n. 30418, in merito ad un caso di licenziamento disciplinare di una dipendente dell’Istituto scolastico A. Ghisleri di Cremona. La lavoratrice, collaboratrice amministrativa, in cinque occasioni si era allontanata dall’Istituto dove prestava servizio per tutta la durata della pausa pranzo senza timbrare il cartellino sia all’uscita che al rientro. La Cassazione, nel confermare la sentenza dei giudici di merito, ha affermato che si verifica la fattispecie, disciplinarmente rilevante e punita dalla legge col licenziamento, non solo quando si è in presenza di una alterazione/manomissione del sistema automatico di rilevazione delle presenze ma anche quando le uscite interruttive del servizio non vengono registrate. Prima il Tribunale di Cremona poi la Corte d’Appello di Brescia hanno dato torto alla lavoratrice che aveva impugnato la decisione dell’Istituto scolastico. La stessa ha proposto ricorso per Cassazione con un unico motivo. La lavoratrice afferma che la Corte d’Appello erroneamente non avrebbe considerato gli elementi diretti ad attenuare l’intensità dell’elemento soggettivo e la gravità del comportamento in relazione alla sanzione disciplinare comminata. Non vi era stata alcuna disfunzione del servizio lavorativo come conseguenza del comportamento addebitabile alla lavoratrice e il risarcimento del danno richiesto dalla Pubblica Amministrazione era stato ridotto dalla Corte dei Conti a mille euro. Non era stato adeguatamente valutato il fatto che le assenze non registrate coincidevano sostanzialmente con l’orario della pausa pranzo. L’affermata gravità della condotta illecita contestata alla lavoratrice si poneva in contrasto con gli articoli 35 e 3 Costituzione visto che il licenziamento deve costituire l’estrema ratio. La Cassazione ha giudicato non fondato il ricorso. Ha ricordato come già in passato avesse affermato che la con dotta di rilievo disciplinare se da un lato non richiede un’attività materiale di alterazione del sistema di rilevamento delle presenze in servizio dall’altro deve essere idonea ad indurre in errore il datore di lavoro, sicché anche l’allontanamento dall’ufficio non accompagnato dalla necessaria timbratura integra una modalità fraudolenta diretta a rappresentare una situazione apparente diversa da quella reale.

pxb_2597016_91258274689dfa1dee1b7f24f138d9be.jpg

IL COMMENTO DEL SINDACATO.

 
Licenziamenti legittimo per la dipendente che esce in pausa pranzo senza timbrare il cartellino.

 

Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per fare risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l’amministrazione presso la quale il dipendente lavora circa il rispetto dell’orario di lavoro. Il diritto alla pausa pranzo non esonera il dipendente dall’incombenza di effettuare la timbratura quando interrompe il servizio per usufruire di tale pausa. La condotta negligente della lavoratrice, reiterata e grave per le modalità con le quali è stata realizzata, lede irrimediabilmente il vincolo fiduciario con l’amministrazione datrice di lavoro e giustifica la massima sanzione espulsiva. La modesta entità del fatto addebitato non va riferita al danno patrimoniale subìto dal datore di lavoro. La condotta va valutata rispetto alla idoneità a porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento e ad incidere sull’elemento essenziale della fiducia.

 

CORTE DI CASSAZIONE 15 GENNAIO 2024

© UNTIA Srl | C.F e P.IVA