IL GIUDIZIO.
Con sentenze n.22564 del 26 luglio 2023 la Cassazione si è pronunciata in merito ad un interessante caso di una lavoratrice, assistente di volo di una compagnia aerea, che ha chiesto l’esonero dal lavoro notturno fino al compimento del terzo anno di età da parte della figlia. A riguardo la Suprema Corte ha statuito che a tutte le lavoratrici, a prescindere dal settore di appartenenza, si deve applicare la speciale disciplina dettata dal decreto legislativo n.151 del 2001 a tutela e sostegno della maternità. Una dipendente di compagnia aerea con qualifica di assistente di volo ha convenuto in giudizio la Società datrice di lavoro chiedendo che le venisse riconosciuto il diritto previsto dall’articolo 53, comma 2, del d.lgs. n.151 del 2001 che prevede per le lavoratrici l’esonero dal lavoro notturno fino al compimento del terzo anno di età del proprio figlio. Sia il Tribunale di Busto Arsizio sia poi la Corte d’Appello di Milano hanno accolto la domanda della lavoratrice. In particolare, la Corte d’Appello ha affermato che la tutela della maternità e paternità trova la propria regolamentazione nel d.lgs. n.151 del 2001 che disciplina congedi e permessi e tutela le lavoratrici e i lavoratori stabilendo limitazioni al lavoro notturno in relazione alla qualità genitoriale del lavoratore. Ha sostenuto che si tratta di disciplina da applicare alla generalità delle lavoratrici madri indipendentemente dal settore di operatività. La Corte ha anche escluso che fosse necessario che entrambi i genitori fossero addetti al servizio notturno ed ha ritenuto che la fruizione fuori sede del periodo di riposo notturno sarebbe incompatibile con la corretta applicazione delle norme a tutela della maternità sicché fino al compimento del terzo anno di età del bambino sarebbero precluse anche le trasferte con pernottamento fuori casa. La Società Aerea ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo che agli assistenti di volo non troverebbe applicazione la disposizione del D.lgs. 2001 perché per il personale di volo dell’aviazione civile verrebbe in rilievo l’art.7 del D.lgs. 185 del 2005 che non contempla l’astensione dal lavoro notturno per genitorialità. Con tale decreto è disciplinato l’orario del personale del settore aereo: si tratta di disposizione speciali che non tollerano integrazioni da altre norme.
IL COMMENTO DEL SINDACATO.
La cassazione ha respinto il ricorso. Ha affermato che l’art.53 del D.lgs. ha apprestato una tutela aggiuntiva per assicurare una presenza genitoriale durante la notte al minore per il periodo di tempo che intercorre tra il compimento dell’anno di età (limite del divieto di adibizione al lavoro notturno) fino al compimento dei tre anni di vita del bambino. La norma individua una serie di situazione meritevoli di attenzione rispetto alle quali si realizza con la facoltà di sottrarsi al lavoro durante l’orario delle 24 alle 6 del mattino. L’inapplicabilità al personale di volo delle disposizioni che disciplinano il lavoro notturno non esclude che a tale personale debba applicarsi la speciale disciplina del D.lgs, del 2001 a tutela e a sostegno della maternità. Il legislatore ha inteso offrire un particolare livello di protezione in ragione dell’intenso rapporto che lega il genitore al minore in tenera età consentendogli di sottrarsi al lavoro notturno nei primi tre anni di vita dei figli.